CQC

CORSOcqc

I conducenti che effettuano trasporti professionali con veicoli per i quali occorre avere patenti di categoria C, C+E, D e D+E, dovranno conseguire obbligatoriamente la patente professionale o CQC oltre alla patente privata, con la possibilità di detrarre i punti, di eventuali infrazioni commesse alla guida del veicolo utilizzato durante lo svolgimento della propria attività, dalla patente professionale.
La patente professionale è dunque legata alla propria patente “normale”, pertanto nel caso in cui quest’ultima venga revocata per vari motivi, risulterà revocata e quindi senza validità anche quella professionale.

Essa ha una validità di 5 anni e può essere rinnovata fino al compimento dei 65 anni di età solo se superato un corso di formazione periodica.

Il rilascio del C.Q.C avviene superando un esame di idoneità a cui per essere ammessi occorre aver frequentato un corso di formazione di 280 ore di cui almeno 20 trascorse in esercitazioni pratiche alla guida di veicoli.

I corsi si svolgono nelle autoscuole e nei centri di istruzione automobilistica (consorzi o associazioni di autoscuole) regolarmente munite di nulla osta del SIIT trasporti competente per territorio o nelle sedi degli Enti autorizzati presenti nelle varie associazioni di categoria a cui risultano iscritti i lavoratori, previa autorizzazione della direzione generale della motorizzazione .

Chi non ha l’obbligo dunque di frequentare il corso di formazione e di dover superare l’esame finale per ottenere la C.Q.C.?

– I conducenti, residenti in Italia, che alla data del 08 settembre 2008 risultavano titolari di certificato di abilitazione professionale KD cioè coloro che possono condurre, muniti di regolare patente D, autobus in servizio pubblico di linea e da noleggio con conducente, scuolabus oppure con patente DE per condurre autoarticolati, autosnodati o autotreni per trasporto persone in servizio pubblico di linea o noleggio con conducente;
– i conducenti residenti in Italia che alla data del 08 Settembre 2009 risultavano titolari di patente della categoria C o C+E;
– i conducenti, cittadini di stati non appartenesti alla UE o allo Spazio Economico Europeo, che risultano dipendenti di un’impresa di autotrasporto persone o cose con sede in Italia che abbiano patente C, C+E, D o D+E conseguite nelle date citate in precedenza
Questi conducenti potranno richiedere automaticamente, a partire dal 6 aprile 2007, la patente professionale alla Motorizzazione Civile secondo un calendario basato sull’iniziale del cognome.            

Documenti necessari per conseguire CQC

  1. Fotocopia Carta d’identità
  2. Fotocopia Patente
  3. Fotocopia Codice fiscale
  4. Fototessera formato 35cmx45cm


La patente succitata non occorre:

– a chi conduce veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 Km/h;
– a chi conduce veicoli impiegati per prove su strada per migliorare gli aspetti tecnici, per ripararli o per manutenzione, veicoli non ancora posti in circolazione;
– a chi conduce veicoli appartenenti alle forze armata, alla protezione civile, ai VVFF o alle forze dell’ordine
– a chi conduce i veicoli succitati anche se posti solo a disposizione dei soggetti citati;
– a chi conduce veicoli in servizio di emergenza o per missioni di salvataggio;
– a chi conduce veicoli utilizzati per lezioni di guida per conseguire patenti o certificati di abilitazione professionale:
– a chi conduce veicoli utilizzati per trasportare passeggeri o merci per fini privati e quindi non commerciali pertanto veicoli adibiti ad uso proprio
– a chi conduce veicoli con i quali si trasportano merci o attrezzi impiegati dal conducente stesso per svolgere la propria attività e pertanto nel caso in cui la guida non rappresenti la sua attività principale (esempio l’idraulico che trasporta la propria attrezzatura).

Come calcolare la validità della patente professionale?

La legge distingue chi, per avere la patente professionale, deve frequentare il corso di formazione e superare un esame finale da chi invece deve solo farne richiesta.
Nel primo caso infatti i cinque anni di validità si calcolano regolarmente dalla data di rilascio; nel secondo caso i cinque anni di validità si calcoleranno dalla data ultima per acquisire la C.Q.C. -ossia dal 10 settembre 2008 per i veicoli adibiti a trasporto persone e dal 10 settembre 2009 per i veicoli adibiti a trasporto merci- solo se la patente è stata rilasciata prima di tali date.
Inoltre da tali date le rispettive patenti KD e KC non verranno più rilasciate

 Come posso ridurre il numero di ore da frequentare per conseguire la CQC ?

E’ possibile frequentare un corso teorico di 70 ore e fare 5 ore di guida (con il mezzo interessato) nei seguenti casi :

– Se sei già in possesso della patente C e della CQC per trasporto merci e vuoi conseguire la CQC per trasporto persone (dopo aver conseguito la patente D successivamente al 10.09.2008) 

– Se sei già in posesso della patente D e della CQC per trasporto persone e vuoi conseguire la CQC per trasporto merci (dopo aver conseguito la patente C successivamente al 10.09.2009)

In questi casi gli argomenti trattati al corso e di conseguenza l’esame teorico riguarderanno la parte specifica della CQC che si andrà a conseguire.

                     

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